I contributi deducibili dal reddito

L'introduzione dell'IMU, da parte dello Stato, a partire dal periodo d'imposta 2012, ha azzerato le imposte dirette (Irpef e addizionali) dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni immobili non locati.

Conseguentemente, per tutti gli immobili (terreni e fabbricati) che non concorrono alla formazione del reddito complessivo, non è più possibile portare in deduzione il contributo consortile nella dichiarazione dei redditi.

La deduzione risulta possibile quindi solo per gli immobili i cui redditi sono assoggettati alle ordinarie imposte erariali (art. 9 c.9 D.Lgs.23/2011) e quindi:

Redditi agrari dei terreni;
Redditi dei fabbricati locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca;
Redditi derivanti da immobili non produttivi di reddito fondiario ex articolo 43 del TUIR (immobili relativi a impresa commerciale e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni);
Redditi degli immobili posseduti da soggetti Ires;

L'articolo 10, comma 1, lettera a), del Tuir (DPR 917/1986) prevede che siano dedotti dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, "i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione".

Dalla lettura della norma emerge, in primo luogo, la duplice condizione cui devono sottostare tali oneri ai fini della loro deducibilità:
(1) che non siano già considerati, quale componente negativa, nella determinazione del reddito dei terreni cui afferiscono;
(2) che risultino da idonea documentazione

In ordine alla prima condizione, appare evidente la ratio di evitare che un medesimo titolo sconti due deduzioni (una dal reddito fondiario e una dal reddito complessivo).

La seconda condizione, invece, è di ordine generale e riguarda ogni tipo di onere, detraibile o deducibile. Si precisa che si verte in materia di oneri che risultano strettamente connessi alla proprietà dell'immobile e che, pertanto, sono deducibili, in capo ad ogni comproprietario, proporzionalmente alla rispettiva quota di possesso.

Si consideri, infatti, che in molti Comuni e Province i contributi ai consorzi di bonifica vengono già considerati nella determinazione del reddito dominicale e agrario degli immobili; in tali ipotesi, ad esempio, l'effetto sul singolo reddito dei comproprietari sarebbe immediato (con la dichiarazione del reddito fondiario in base alla quota di possesso) e indipendente da ogni considerazione circa il pagamento effettivo dell'onere e i documenti giustificativi di spesa.

A tale ultimo proposito, e fermo restando che il contribuente che non presenta la dichiarazione dei redditi, ricorrendo le condizioni di esonero, non può far valere la deduzione spettante, si ritiene che i contribuenti cointestatari dell'immobile possano dedurre l'onere in esame sulla base della propria quota di possesso, e che, ai fini della prova, possano conservare fotocopia dell'avviso di pagamento, ricevuto soltanto dal primo intestatario, e del relativo documento di spesa (bollettino di conto corrente postale o cartella quietanzata).

Le somme iscritte a ruolo ogni anno, comprendenti anche contributi relativi agli anni precedenti, sono deducibili in base al principio di cassa. Pertanto, se tali contributi consortili sono stati saldati nell'anno di iscrizione a ruolo possono essere dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.

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