Le funzioni del Consorzio

Le funzioni del Consorzio sono descritte nello Statuto che all'articolo 2 recita: "Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali a fini economici e sociali nell'ambito della complessiva opera di programmazione incidente sul territorio e sugli insediamenti umani ivi stabiliti.

In particolare provvede:

  1. ad assicurare la sua partecipazione all'elaborazione di piani territoriali ed urbanistici nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti;
  2. alla progettazione e alla esecuzione delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l'ultimazione, il completamente funzionale e l'estendimento delle opere irrigue e di quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua superficiali, nonché il ripristino, l'adeguamento e l'ammodernanento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue di competenza dello Stato, della Regione o di altri Enti territoriali, affidate in concessione, salvo quanto previsto dalla L.R. 53/98 art. 34.
  3. alla manutenzione e all'esercizio delle opere di cui alla precedente lettera b);
  4. alla espropriazione degli immobili necessari per tale esecuzione, in base alle vigenti disposizioni in materia. Gli immobili espropriati faranno parte del patrimonio indisponibile regionale;
  5. a contribuire all'azione pubblica per la tutela delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica, nonché a concorrere ad individuare lo stato e le eventuali fonti di inquinamento e le opere e le azioni da attuare per il monitoraggio delle acque;
  6. al riutilizzo, in collaborazione con gli Enti pubblici e privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamente della depurazione;
  7. ad esercitare le funzioni previste per i Consorzi di utilizzazione idrica in armonia con le direttive dell'Autorità di Bacino, sotto l'osservanza e con ì benefici delle relative leggi speciali, nonché a collaborare con le Autorità ed i Soggetti gestori del servizio idrico integrato;
  8. a concorrere - ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 152/99 - in collaborazione con gli Enti pubblici e privati alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale, di risanamento e depurazione delle acque - anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;
  9. all'assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze;
  10. a coordinare le iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque e la gestione della risorsa idrica anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali e interaziendali curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori;
  11. a coordinare gli interventi di emergenza conseguenti a calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche;
  12. a realizzare e/o gestire mediante convenzione con gli Enti locali competenti nello specifico settore, gli impianti e le opere civili infrastrutturali aventi comunque attinenza con l'azione di bonifica sul territorio;
  13. concorre alla preparazione del piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica, dando particolare rilievo alle finalità agricole e a quelle della vita rurale, curando l'attuazione per la parte di propria competenza, dei programmi di intervento annuali e pluriennali e tenendone informato l'organo regionale competente;
  14. ad assumere, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione, tenendo distinte le rispettive gestioni, le funzioni di consorzio di miglioramento fondiario sotto l'osservanza delle relative leggi speciali;
  15. a partecipare ad Enti, Società ed associazioni la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l'irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell'ambiente;
  16. a organizzare e promuovere, in collaborazione con altri Enti pubblici e privati interessati, attività di sviluppo socio-economico finalizzate alla promozione, organizzazione ed attuazione di progetti di difesa idrogeologia e Per lo sviluppo territoriale con particolare riferimento alla promozione dei patti territoriali;
  17. ad ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela e l'uso plurimo delle acque."